Art. 24
Verifica e pubblicazione delle notifiche
In vigore dal 30 set 2019
Verifica e pubblicazione delle notifiche
1. La verifica delle notifiche da parte del punto di contatto della Commissione riguarda:
a)
la completezza e la leggibilità della notifica;
b)
la correttezza della base giuridica a sostegno della notifica; in ogni caso, se è stato identificato un rischio, la notifica è trasmessa anche se la base giuridica non è corretta;
c)
la conferma che la notifica rientra nell’ambito della rete RASFF;
d)
la presentazione delle informazioni essenziali contenute nella notifica in una lingua facilmente comprensibile per il punto di contatto della rete di allarme e collaborazione;
e)
la conformità al presente regolamento;
f)
la presenza ricorsiva dello stesso operatore e/o pericolo e/o paese di origine.
2. In deroga al paragrafo 1, la verifica delle notifiche di non conformità, di frode alimentare e di respingimento alla frontiera riguarda le lettere b), c) ed e) di tale paragrafo.
3. Una volta verificata una notifica conformemente al paragrafo 1 o 2, il punto di contatto della Commissione può pubblicare una sintesi delle notifiche di allarme, di informazione, di respingimento alla frontiera e di non conformità, fornendo informazioni sulla classificazione e sullo stato della notifica, sul prodotto e sui rischi identificati, sul paese di origine, sui paesi in cui il prodotto è stato distribuito, sul membro della rete notificante, sulla base della notifica e sulle misure adottate.
4. La Commissione pubblica una relazione annuale sulle notifiche trasmesse nell’iRASFF.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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