Art. 25

Ritiro e modifica di una notifica

In vigore dal 30 set 2019
Ritiro e modifica di una notifica 1.   Se le informazioni su cui si basa l’intervento da eseguire si rivelano infondate o se la notifica è stata trasmessa erroneamente, qualsiasi punto di contatto della rete di allarme e collaborazione può chiedere: a) a un punto di contatto notificante di ritirare una notifica di non conformità, di frode alimentare o di follow-up; b) al punto di contatto della Commissione, con il consenso del punto di contatto notificante, di ritirare una notifica di allarme, di informazione, di respingimento alla frontiera o di notizie. 2.   Qualsiasi punto di contatto della rete di allarme e collaborazione può chiedere che una notifica sia modificata con il consenso del punto di contatto notificante. 3.   Una notifica di follow-up non è considerata una modifica di una notifica e può quindi essere trasmessa senza il consenso di altri membri della rete, salvo che tale notifica di follow-up modifichi la classificazione della notifica stessa.
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Ritiro e modifica di una notifica (Art. 25 Regolamento (UE) 2019/1715) — Testo vigente | Portale Normativo