Art. 24 · Verifica e pubblicazione delle notifiche

Art. 24

Verifica e pubblicazione delle notifiche

In vigore dal 30 set 2019
Verifica e pubblicazione delle notifiche 1.   La verifica delle notifiche da parte del punto di contatto della Commissione riguarda: a) la completezza e la leggibilità della notifica; b) la correttezza della base giuridica a sostegno della notifica; in ogni caso, se è stato identificato un rischio, la notifica è trasmessa anche se la base giuridica non è corretta; c) la conferma che la notifica rientra nell’ambito della rete RASFF; d) la presentazione delle informazioni essenziali contenute nella notifica in una lingua facilmente comprensibile per il punto di contatto della rete di allarme e collaborazione; e) la conformità al presente regolamento; f) la presenza ricorsiva dello stesso operatore e/o pericolo e/o paese di origine. 2.   In deroga al paragrafo 1, la verifica delle notifiche di non conformità, di frode alimentare e di respingimento alla frontiera riguarda le lettere b), c) ed e) di tale paragrafo. 3.   Una volta verificata una notifica conformemente al paragrafo 1 o 2, il punto di contatto della Commissione può pubblicare una sintesi delle notifiche di allarme, di informazione, di respingimento alla frontiera e di non conformità, fornendo informazioni sulla classificazione e sullo stato della notifica, sul prodotto e sui rischi identificati, sul paese di origine, sui paesi in cui il prodotto è stato distribuito, sul membro della rete notificante, sulla base della notifica e sulle misure adottate. 4.   La Commissione pubblica una relazione annuale sulle notifiche trasmesse nell’iRASFF.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:1715:oj#art-24