Art. 22

Notifiche di follow-up

In vigore dal 30 set 2019
Notifiche di follow-up 1.   Se un membro della rete di allarme e collaborazione dispone di informazioni supplementari riguardanti una notifica originale, i punti di contatto coinvolti trasmettono immediatamente a tale rete una notifica di follow-up. 2.   Se un punto di contatto di cui al paragrafo 1 ha richiesto informazioni di follow-up riguardanti una notifica originale, tali informazioni sono fornite alla rete di allarme e collaborazione nella misura del possibile e senza ritardi ingiustificati. 3.   Se, al ricevimento di una notifica originale, un membro della rete RASFF esegue un intervento conformemente all’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 178/2002, il suo punto di contatto trasmette immediatamente una notifica di follow-up dettagliata alla rete di allarme e collaborazione. 4.   Se l’intervento di cui al paragrafo 3 consiste nel trattenere un prodotto e rispedirlo a un distributore nel paese di un altro membro della rete RASFF, a) il membro della rete che esegue l’intervento fornisce le informazioni pertinenti sul prodotto rispedito in una notifica di follow-up, salvo che tali informazioni non fossero già integralmente incluse nella notifica originale; b) l’altro membro della rete fornisce in una notifica di follow-up le informazioni sull’intervento eseguito in relazione al prodotto rispedito. 5.   In deroga al paragrafo 1, se una notifica di follow-up modifica la classificazione di una notifica originale trasformandola in una notifica di allarme o di informazione, il membro della rete di allarme e collaborazione la trasmette al punto di contatto della Commissione per la verifica e la trasmissione ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione entro i termini di cui all’ o all’.
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Notifiche di follow-up (Art. 22 Regolamento (UE) 2019/1715) — Testo vigente | Portale Normativo