Art. 21

Notifiche di frode alimentare

In vigore dal 30 set 2019
Notifiche di frode alimentare 1.   I punti di contatto della rete sulle frodi alimentari si scambiano notifiche di frode alimentare che comprendono almeno quanto segue: a) tutte le informazioni richieste all’, paragrafo 1; b) una descrizione della presunta pratica fraudolenta; c) l’identificazione, ove possibile, degli operatori coinvolti; d) informazioni sulle eventuali indagini di polizia o giudiziarie in corso sulla presunta pratica fraudolenta; e) informazioni sulle eventuali istruzioni impartite dalla polizia o dall’autorità giudiziaria, non appena tali informazioni sono disponibili e possono essere divulgate. 2.   I punti contatto della rete sulle frodi alimentari comunicano senza ritardi ingiustificati qualsiasi informazione riguardante i rischi per la salute al loro punto di contatto della rete RASFF. 3.   Il punto di contatto della Commissione verifica senza ritardi ingiustificati ciascuna notifica di frode alimentare dopo che è stata scambiata.
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Notifiche di frode alimentare (Art. 21 Regolamento (UE) 2019/1715) — Testo vigente | Portale Normativo