Art. 21
Notifiche di frode alimentare
In vigore dal 30 set 2019
Notifiche di frode alimentare
1. I punti di contatto della rete sulle frodi alimentari si scambiano notifiche di frode alimentare che comprendono almeno quanto segue:
a)
tutte le informazioni richieste all’, paragrafo 1;
b)
una descrizione della presunta pratica fraudolenta;
c)
l’identificazione, ove possibile, degli operatori coinvolti;
d)
informazioni sulle eventuali indagini di polizia o giudiziarie in corso sulla presunta pratica fraudolenta;
e)
informazioni sulle eventuali istruzioni impartite dalla polizia o dall’autorità giudiziaria, non appena tali informazioni sono disponibili e possono essere divulgate.
2. I punti contatto della rete sulle frodi alimentari comunicano senza ritardi ingiustificati qualsiasi informazione riguardante i rischi per la salute al loro punto di contatto della rete RASFF.
3. Il punto di contatto della Commissione verifica senza ritardi ingiustificati ciascuna notifica di frode alimentare dopo che è stata scambiata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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