Art. 16
Notifiche di non conformità
In vigore dal 30 set 2019
Notifiche di non conformità
1. I punti di contatto della rete di allarme e collaborazione si scambiano senza ritardi ingiustificati notifiche di non conformità che comprendono almeno quanto segue:
a)
il nome dell’autorità competente che tratta la notifica, se diversa dal punto di contatto;
b)
una descrizione dell’eventuale non conformità;
c)
l’individuazione, ove possibile, degli operatori associati all’eventuale non conformità;
d)
informazioni dettagliate sugli animali o sulle merci in questione;
e)
qualsiasi informazione riguardante i rischi presunti;
f)
un’indicazione che spiega se la notifica si riferisce a un possibile caso di conformità perpetrata attraverso pratiche fraudolente.
2. Il punto di contatto della Commissione verifica senza ritardi ingiustificati ciascuna notifica di non conformità dopo che è stata scambiata.
Storico versioni
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