Art. 15
Informazioni scambiate nell’iRASFF
In vigore dal 30 set 2019
Informazioni scambiate nell’iRASFF
1. Gli scambi di informazioni tra i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione ai fini dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e del titolo IV del regolamento (UE) 2017/625 sono effettuati esclusivamente nell’iRASFF e sotto forma di notifiche, richieste e risposte.
2. I punti di contatto della rete di allarme e collaborazione compilano i pertinenti campi di una notifica per consentire una chiara identificazione del prodotto, dei rischi, dei casi di non conformità e di sospetta frode in questione, forniscono ove possibile informazioni sulla rintracciabilità e individuano i punti di contatto responsabili di qualsiasi follow-up relativo a una notifica o a una risposta a una richiesta.
3. Le notifiche possono essere trasmesse sotto forma di notifiche originali o di notifiche di follow-up.
4. Le richieste e le risposte indicano il punto/i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione cui la richiesta o la risposta è indirizzata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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