Art. 16 · Notifiche di non conformità

Art. 16

Notifiche di non conformità

In vigore dal 30 set 2019
Notifiche di non conformità 1.   I punti di contatto della rete di allarme e collaborazione si scambiano senza ritardi ingiustificati notifiche di non conformità che comprendono almeno quanto segue: a) il nome dell’autorità competente che tratta la notifica, se diversa dal punto di contatto; b) una descrizione dell’eventuale non conformità; c) l’individuazione, ove possibile, degli operatori associati all’eventuale non conformità; d) informazioni dettagliate sugli animali o sulle merci in questione; e) qualsiasi informazione riguardante i rischi presunti; f) un’indicazione che spiega se la notifica si riferisce a un possibile caso di conformità perpetrata attraverso pratiche fraudolente. 2.   Il punto di contatto della Commissione verifica senza ritardi ingiustificati ciascuna notifica di non conformità dopo che è stata scambiata.
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