Art. 20
Notifiche di respingimento alla frontiera
In vigore dal 30 set 2019
Notifiche di respingimento alla frontiera
1. I punti di contatto della rete RASFF trasmettono le notifiche di respingimento alla frontiera ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione senza ritardi ingiustificati.
2. Le notifiche di respingimento alla frontiera comprendono tutte le informazioni richieste all’, paragrafo 1, e le informazioni relative al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse attraverso il Traces a tutti i posti di controllo frontalieri.
4. Il punto di contatto della Commissione verifica ciascuna notifica di respingimento alla frontiera dopo che è stata trasmessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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