Art. 20 · Notifiche di respingimento alla frontiera

Art. 20

Notifiche di respingimento alla frontiera

In vigore dal 30 set 2019
Notifiche di respingimento alla frontiera 1.   I punti di contatto della rete RASFF trasmettono le notifiche di respingimento alla frontiera ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione senza ritardi ingiustificati. 2.   Le notifiche di respingimento alla frontiera comprendono tutte le informazioni richieste all’, paragrafo 1, e le informazioni relative al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse attraverso il Traces a tutti i posti di controllo frontalieri. 4.   Il punto di contatto della Commissione verifica ciascuna notifica di respingimento alla frontiera dopo che è stata trasmessa.
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