Art. 23
Accesso alle notifiche iRASFF
In vigore dal 30 set 2019
Accesso alle notifiche iRASFF
1. Tutti i membri della rete di allarme e collaborazione hanno accesso alle notifiche di allarme, di informazione, di notizie o di respingimento alla frontiera.
2. Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell’, paragrafo 2, hanno accesso alle notifiche di non conformità solo i membri della rete di allarme e collaborazione notificanti, notificati e interpellati. Gli altri membri della rete hanno tuttavia accesso alle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) ed e).
3. Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell’, paragrafo 2, hanno accesso alle notifiche di frode alimentare solo i punti di contatto della rete sulle frodi alimentari notificanti, notificati e interpellati.
Storico versioni
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