Art. 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 1829/2003

In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 1829/2003 Il regolamento (CE) n. 1829/2003 è così modificato: 1) all', il paragrafo 3 è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «La domanda è presentata nei formati standard di dati, se esistenti, a norma dell'articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002 ed è corredata dei seguenti elementi:»; b) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) indicazione delle parti della domanda e di tutte le altre informazioni supplementari che il richiedente chiede di considerare riservate, corredata di una giustificazione verificabile, a norma dell'articolo 30 del presente regolamento e dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 178/2002;»; c) è aggiunta la lettera seguente: «m) una sintesi del dossier in formato standardizzato.»; 2) all', il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, l'Autorità rende pubblico il proprio parere dopo averne eliminato qualsiasi informazione considerata riservata conformemente agli articoli da 39 a 39 septies dello stesso e all'articolo 30 del presente regolamento. Il pubblico può presentare osservazioni alla Commissione entro 30 giorni dalla pubblicazione.»; 3) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Di propria iniziativa o in seguito alla richiesta della Commissione o di uno Stato membro, l'Autorità esprime un parere per confermare se l'autorizzazione di un prodotto di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento soddisfi ancora le condizioni enunciate nel presente regolamento. Essa trasmette immediatamente tale parere alla Commissione, agli Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, l'Autorità rende pubblico il proprio parere dopo averne eliminato qualsiasi informazione considerata riservata conformemente agli articoli da 39 a 39 sexies dello stesso e all'articolo 30 del presente regolamento. Il pubblico può presentare osservazioni alla Commissione entro 30 giorni dalla pubblicazione.»; 4) all', paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   La domanda è presentata nei formati standard di dati, se esistenti, a norma dell'articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002 ed è corredata dei seguenti elementi:»; 5) all'articolo 17, il paragrafo 3 è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «La domanda è presentata nei formati standard di dati, se esistenti, a norma dell'articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002 ed è corredata dei seguenti elementi:»; b) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) indicazione delle parti della domanda e di tutte le altre informazioni supplementari che il richiedente chiede di considerare riservate, corredata di una giustificazione verificabile, a norma dell'articolo 30 del presente regolamento e degli articoli da 39 a 39 sexies del regolamento (CE) n. 178/2002;»; c) è aggiunta la lettera seguente: «m) una sintesi del dossier in formato standardizzato.»; 6) all'articolo 18, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, l'Autorità rende pubblico il proprio parere dopo averne eliminato qualsiasi informazione considerata riservata conformemente agli articoli da 39 a 39 sexies dello stesso e all'articolo 30 del presente regolamento. Il pubblico può presentare osservazioni alla Commissione entro 30 giorni dalla pubblicazione.»; 7) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Di propria iniziativa o in seguito alla richiesta della Commissione o di uno Stato membro, l'Autorità esprime un parere per confermare se l'autorizzazione di un prodotto di cui all'articolo 15, paragrafo 1, soddisfi ancora le condizioni enunciate nel presente regolamento. Essa trasmette immediatamente tale parere alla Commissione, agli Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, l'Autorità rende pubblico il proprio parere dopo averne eliminato qualsiasi informazione considerata riservata conformemente agli articoli da 39 a 39 sexies dello stesso e all'articolo 30 del presente regolamento. Il pubblico può presentare osservazioni alla Commissione entro 30 giorni dalla pubblicazione.»; 8) all'articolo 23, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   La domanda è presentata nei formati standard di dati, se esistenti, a norma dell'articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002 ed è corredata dei seguenti elementi:»; 9) all'articolo 29, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   L'Autorità rende pubblici la domanda di autorizzazione, le pertinenti informazioni a sostegno e tutte le informazioni supplementari fornite dal richiedente, come anche i propri pareri scientifici e i pareri delle autorità competenti di cui all' della direttiva 2001/18/CE, in conformità degli articoli da 38 a 39 sexies del regolamento (CE) n. 178/2002 e tenendo conto dell'articolo 30 del presente regolamento. 2.   L'Autorità, nel trattare le domande di accesso a documenti da essa detenuti, applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*6). (*6)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).»;" 10) l'articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Riservatezza 1.   In conformità delle condizioni e delle procedure di cui agli articoli da 39 a 39 sexies del regolamento (CE) n. 178/2002 e al presente articolo: a) il richiedente può chiedere che talune parti delle informazioni presentate a norma del presente regolamento siano considerate riservate, corredandole di giustificazione verificabile; e b) l'Autorità valuta la richiesta di riservatezza presentata dal richiedente. 2.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 178/2002 e in conformità dell'articolo 39, paragrafo 3, dello stesso, l'Autorità può inoltre accordare un trattamento riservato in relazione alle informazioni seguenti, qualora il richiedente dimostri che la loro divulgazione rischia di danneggiare i suoi interessi in maniera significativa: a) informazioni su sequenze di DNA, escluse le sequenze utilizzate al fine di rilevazione, identificazione e quantificazione dell'evento di trasformazione; e b) modelli e strategie di selezione. 3.   Il ricorso a metodi di rilevazione e la riproduzione dei materiali di riferimento di cui all', paragrafo 3, e all'articolo 17, paragrafo 3, ai fini dell'applicazione del presente regolamento a OGM, alimenti o mangimi cui si riferisce la domanda non è limitato dall'esercizio di diritti di proprietà intellettuale o in altro modo. 4.   Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 178/2002.».
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