Art. 3
Modifiche del regolamento (CE) n. 1831/2003
In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 1831/2003
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La domanda di autorizzazione di cui all' del presente regolamento è trasmessa alla Commissione nei formati standard di dati, se esistenti, a norma dell'articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002, che si applica mutatis mutandis. La Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri e trasmette la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (“Autorità”).»;
b)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
rende pubbliche la domanda e tutte le informazioni fornite dal richiedente in conformità dell'articolo 18.»;
2)
l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Trasparenza e riservatezza
1. L'Autorità rende pubblici la domanda di autorizzazione, le pertinenti informazioni a sostegno e tutte le informazioni supplementari fornite dal richiedente, come anche i propri pareri scientifici, in conformità degli articoli da 38 a 39 sexies del regolamento (CE) n. 178/2002, che si applicano mutatis mutandis.
2. In conformità delle condizioni e delle procedure di cui agli articoli da 39 a 39 sexies del regolamento (CE) n. 178/2002 e al presente articolo, il richiedente può chiedere che talune parti delle informazioni presentate a norma del presente regolamento siano considerate riservate, corredandole di giustificazione verificabile. L'Autorità valuta la richiesta di riservatezza presentata dal richiedente.
3. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 e a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, dello stesso, l'Autorità può inoltre accordare un trattamento riservato in relazione alle informazioni seguenti, qualora il richiedente dimostri che la loro divulgazione rischia di danneggiare i suoi interessi in maniera significativa:
a)
il programma di studio riguardante gli studi volti a dimostrare l'efficacia di un additivo per mangimi in riferimento alle utilizzazioni previste definite all', paragrafo 1, e all'allegato I del presente regolamento; e
b)
la specifica delle impurezze della sostanza attiva e i pertinenti metodi di analisi elaborati internamente dal richiedente, ad eccezione delle impurezze che possono sortire effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull'ambiente.
4. Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 178/2002.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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