Art. 4
Modifiche del regolamento (CE) n. 2065/2003
In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 2065/2003
Il regolamento (CE) n. 2065/2003 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
l'Autorità:
i)
informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri della domanda e mette a loro disposizione la domanda stessa accompagnata da eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente; e
ii)
rende pubbliche la domanda, le pertinenti informazioni a sostegno e tutte le informazioni supplementari fornite dal richiedente in conformità degli articoli 14 e 15.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'Autorità pubblica orientamenti dettagliati, previo accordo con la Commissione, sulla preparazione e presentazione delle domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto dei formati standard di dati, se esistenti, a norma dell'articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002.»;
2)
all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Autorità rende pubblici la domanda di autorizzazione, le pertinenti informazioni a sostegno e tutte le informazioni supplementari fornite dal richiedente, come anche i propri pareri scientifici, in conformità degli articoli da 38 a 39 sexies del regolamento (CE) n. 178/2002.»;
3)
l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Riservatezza
1. In conformità delle condizioni e delle procedure di cui agli articoli da 39 a 39 sexies del regolamento (CE) n. 178/2002:
a)
il richiedente può chiedere che talune parti delle informazioni presentate a norma del presente regolamento siano considerate riservate, corredandole di giustificazione verificabile; e
b)
l'Autorità valuta la richiesta di riservatezza presentata dal richiedente.
2. Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 178/2002.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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