Art. 5

Modifiche del regolamento (CE) n. 1935/2004

In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 1935/2004 Il regolamento (CE) n. 1935/2004 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l'Autorità provvede tempestivamente a: i) informare la Commissione e gli altri Stati membri della richiesta e mettere a loro disposizione la richiesta e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente; e ii) rendere pubbliche la richiesta, le pertinenti informazioni a sostegno e tutte le informazioni supplementari fornite dal richiedente in conformità degli articoli 19 e 20.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'Autorità pubblica orientamenti dettagliati, previo accordo con la Commissione, sulla preparazione e presentazione della richiesta, tenendo conto dei formati standard di dati, se esistenti, in conformità dell'articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002, che si applica mutatis mutandis.»; 2) all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'Autorità rende pubblici la richiesta di autorizzazione, le pertinenti informazioni a sostegno e tutte le informazioni supplementari fornite dal richiedente, come anche i propri pareri scientifici, in conformità degli articoli da 38 a 39 sexies del regolamento (CE) n. 178/2002, che si applicano mutatis mutandis, e dell'articolo 20 del presente regolamento.»; 3) l'articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 Riservatezza 1.   In conformità delle condizioni e delle procedure di cui agli articoli da 39 a 39 sexies del regolamento (CE) n. 178/2002 e al presente articolo: a) il richiedente può chiedere che talune parti delle informazioni presentate a norma del presente regolamento siano considerate riservate, corredandole di giustificazione verificabile; e b) l'Autorità valuta la richiesta di riservatezza presentata dal richiedente. 2.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 e a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, dello stesso, l'Autorità può inoltre accordare un trattamento riservato in relazione alle informazioni seguenti, qualora il richiedente dimostri che la loro divulgazione rischia di danneggiare i suoi interessi in maniera significativa: a) tutte le informazioni fornite nelle descrizioni dettagliate delle sostanze di partenza e le miscele impiegate per produrre la sostanza soggetta ad autorizzazione, la composizione delle miscele, i materiali o gli oggetti nei quali il richiedente intende usare tale sostanza, i metodi di produzione di tali miscele, materiali od oggetti, le impurità e i risultati delle prove di cessione, ad eccezione delle informazioni che sono pertinenti per la valutazione della sicurezza; b) il marchio con il quale la sostanza sarà commercializzata come anche il nome commerciale delle miscele, dei materiali o degli oggetti in cui sarà usata, se del caso; e c) tutte le altre informazioni considerate riservate nei limiti delle norme procedurali specifiche di cui all', paragrafo 1, lettera n), del presente regolamento. 3.   Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 178/2002.».
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