Art. 10

Misure transitorie

In vigore dal 20 giu 2019
Misure transitorie 1.   Il presente regolamento non si applica alle domande a norma del diritto dell'Unione e alle richieste di produzione scientifica presentate all'Autorità prima del 27 marzo 2021. 2.   Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità («consiglio di amministrazione») che sono in carica il 30 giugno 2022 scade alla stessa data. In deroga alle date di applicazione di cui all', la procedura di designazione e di nomina dei membri del consiglio di amministrazione di cui all', punto 4), si applica al fine di permettere ai membri nominati secondo dette regole di iniziare il mandato il 1o luglio 2022. 3.   In deroga alle date di applicazione di cui all', il mandato dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici che sono in carica il 30 giugno 2021 è prorogato finché i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici nominati secondo la procedura di selezione e di nomina stabilita all', punto 5), non iniziano il loro mandato.
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