Art. 6

Sospensione

In vigore dal 17 apr 2019
Sospensione 1.   La Commissione può sospendere l'inchiesta se appare più opportuno affrontare la pratica che distorce la concorrenza esclusivamente nell'ambito delle procedure di risoluzione delle controversie stabilite da un accordo applicabile sul trasporto aereo o sui servizi aerei di cui l'Unione è parte o da qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sui servizi di trasporto aereo di cui l'Unione è parte. La Commissione informa gli Stati membri in merito alla sospensione dell'inchiesta. La Commissione può riprendere l'inchiesta in uno dei seguenti casi: a) la procedura condotta nell'ambito dell'accordo applicabile sul trasporto aereo o sui servizi aerei o di qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sui servizi di trasporto aereo ha portato alla constatazione di una violazione commessa dall'altra parte o dalle altre parti dell'accordo che sia diventata definitiva e vincolante per tale altra parte o tali altre parti, ma non sono state adottate misure correttive prontamente o entro il termine stabilito secondo le pertinenti procedure; b) la pratica che distorce la concorrenza non è stata eliminata entro 12 mesi dalla data di sospensione dell'inchiesta. 2.   La Commissione sospende l'inchiesta se, entro 15 giorni dalla data di notifica dell'apertura dell'inchiesta: a) tutti gli Stati membri interessati di cui all', punto 4), lettera b), l'hanno informata della loro intenzione di affrontare la pratica che distorce la concorrenza esclusivamente nell'ambito delle procedure di risoluzione delle controversie applicabili a norma degli accordi sul trasporto aereo o sui servizi aerei o di qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sui servizi di trasporto aereo che hanno concluso con il paese terzo interessato; e b) nessuno degli Stati membri interessati di cui all', punto 4), lettera a), ha sollevato obiezioni. In tali casi di sospensione, si applica l', paragrafi 1 e 2. 3.   La Commissione può riprendere l'inchiesta in uno dei seguenti casi: a) gli Stati membri interessati di cui all', punto 4), lettera b), non hanno avviato la procedura di risoluzione delle controversie a norma del pertinente accordo internazionale entro 3 mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a); b) gli Stati membri interessati di cui all', punto 4), lettera b), notificano alla Commissione che l'esito delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente articolo, paragrafo 2, non è stato attuato correttamente e sollecitamente; c) tutti gli Stati membri interessati chiedono alla Commissione di riprendere l'inchiesta; d) la Commissione giunge alla conclusione che la pratica che distorce la concorrenza non è stata eliminata entro 12 mesi dalla data di notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), da parte degli Stati membri interessati; e) nei casi di urgenza di cui all', paragrafo 3, se la pratica che distorce la concorrenza non è stata eliminata entro nove mesi dalla data di notifica di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera a), da parte degli Stati membri interessati di cui all', punto 4), lettera b); su richiesta di uno Stato membro interessato, in casi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato al massimo di tre mesi dalla Commissione.
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