Art. 8

Riservatezza

In vigore dal 17 apr 2019
Riservatezza 1.   Per motivi debitamente giustificati, la Commissione tratta come riservate le informazioni di natura riservata — comprese, ma non solo, le informazioni la cui rivelazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale quest'ultima ha ottenuto l'informazione — oppure comunicate in via riservata dalle parti interessate dall'inchiesta. 2.   Le parti interessate che forniscono informazioni riservate sono tenute a presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate in via riservata possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti interessate possono segnalare l'impossibilità di riassumere le informazioni riservate. In tal caso vengono comunicati i motivi di tale impossibilità. 3.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. Il presente paragrafo non osta all'uso delle informazioni ricevute nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di un'altra inchiesta a norma del presente regolamento. 4.   La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro rispettivi funzionari, sono tenuti a non rivelare, salvo autorizzazione espressa di chi le ha fornite, le informazioni di carattere riservato ricevute in applicazione del presente regolamento o quelle fornite in via riservata da una parte interessata dall'inchiesta. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri, oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri, non sono divulgati, salvo diversa esplicita disposizione del presente regolamento. 5.   Quando si ritiene che una domanda intesa a ottenere un trattamento riservato non sia giustificata e quando chi ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto, si può non tenere conto di tali informazioni. 6.   Il presente articolo non osta alla divulgazione, da parte delle autorità dell'Unione, di informazioni generali e in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né degli elementi di prova su cui si sono basate le autorità dell'Unione, qualora ciò sia necessario per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale divulgazione tiene conto del legittimo interesse delle parti interessate a non vedere rivelati i loro segreti d'impresa o amministrativi. 7.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune destinate a garantire la riservatezza delle informazioni relative all'applicazione del presente regolamento e a condizione che siano compatibili con le sue disposizioni.
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