Art. 10

Comunicazioni ai soggetti interessati

In vigore dal 17 apr 2019
Comunicazioni ai soggetti interessati 1.   La Commissione comunica al paese terzo, al soggetto del paese terzo e al vettore aereo del paese terzo interessati, nonché al denunciante, alle parti interessate, agli Stati membri e ai vettori aerei dell'Unione interessati i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intende adottare misure di riparazione o chiudere il procedimento senza l'adozione di misure di riparazione. Tale comunicazione avviene al più tardi un mese prima che sia convocato il comitato di cui all', conformemente all', paragrafo 2, o all', paragrafo 1. 2.   La comunicazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica un'eventuale decisione successiva della Commissione. Laddove la Commissione intenda fondare tale decisione su fatti e considerazioni nuovi o diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile. 3.   Ulteriori informazioni fornite dopo la suddetta comunicazione sono prese in considerazione unicamente se pervenute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a 14 giorni. Può essere fissato un termine più breve ogniqualvolta debba essere effettuata un'ulteriore comunicazione finale.
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