Art. 9
Base per le conclusioni in caso di omessa collaborazione
In vigore dal 17 apr 2019
Base per le conclusioni in caso di omessa collaborazione
Qualora l'accesso alle informazioni necessarie venga negato o non sia fornito entro i termini previsti dal presente regolamento oppure qualora lo svolgimento dell'inchiesta sia gravemente ostacolato, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati e agli elementi di prova disponibili. Se la Commissione ritiene che siano state fornite informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione.
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