Art. 7
Cooperazione con gli Stati membri in relazione ai procedimenti concernenti i casi che rientrano nel capo III
In vigore dal 17 apr 2019
Cooperazione con gli Stati membri in relazione ai procedimenti concernenti i casi che rientrano nel capo III
1. Lo Stato membro interessato informa la Commissione di tutte le riunioni pertinenti programmate nel quadro dell'accordo sul trasporto aereo o sui servizi aerei o di eventuali disposizioni sui servizi di trasporto aereo previste da qualsiasi altro accordo concluso con il paese terzo interessato per discutere della questione oggetto dell'inchiesta. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione l'ordine del giorno e tutte le informazioni pertinenti che consentono la comprensione degli argomenti da trattare in tali riunioni.
2. Lo Stato membro interessato tiene informata la Commissione in merito allo svolgimento di qualsiasi procedura di risoluzione delle controversie prevista in un accordo sul trasporto aereo o sui servizi aerei o in eventuali disposizioni sui servizi di trasporto aereo previste da qualsiasi altro accordo concluso con il paese terzo interessato e, se del caso, invita la Commissione a partecipare a tali riunioni. La Commissione può richiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato.
Storico versioni
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