Art. 5

Inchiesta

In vigore dal 17 apr 2019
Inchiesta 1.   Una volta aperto il procedimento, la Commissione inizia l'inchiesta. 2.   L'inchiesta è intesa a determinare se una pratica che distorce la concorrenza, adottata da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo, abbia arrecato un pregiudizio o una minaccia di pregiudizio ai vettori aerei dell'Unione interessati. 3.   Se, nel corso dell'inchiesta di cui al presente articolo, paragrafo 2, la Commissione raccoglie elementi di prova atti a stabilire che una pratica possa avere un impatto negativo sulla connettività aerea di una determinata regione, di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri, e di conseguenza sui passeggeri, tali elementi di prova sono presi in considerazione in sede di determinazione dell'interesse dell'Unione di cui all'. 4.   La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritenga necessarie allo svolgimento dell'inchiesta e verifica l'esattezza delle informazioni ricevute dai vettori aerei dell'Unione interessati oppure dal paese terzo, da una parte interessata o dal soggetto del paese terzo interessato, ovvero raccolte presso i medesimi. 5.   Se incomplete, le informazioni fornite a norma del paragrafo 4 sono prese in considerazione purché non siano false o fuorvianti. 6.   Se le informazioni o gli elementi di prova non sono ammessi, la parte che li ha forniti è immediatamente informata dei motivi e ha la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni entro un termine specificato. 7.   La Commissione può chiedere agli Stati membri interessati di sostenerla nel corso dell'inchiesta. In particolare, su richiesta della Commissione, adottano le misure necessarie per sostenerla nell'inchiesta fornendo le informazioni pertinenti e disponibili. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri si adoperano per contribuire alle pertinenti verifiche e analisi. 8.   Qualora risulti necessario, la Commissione può svolgere inchieste nel territorio di un paese terzo, a condizione che il soggetto del paese terzo interessato abbia dato il suo consenso e il governo del paese terzo sia stato ufficialmente informato e non abbia sollevato obiezioni. 9.   Le parti che si sono manifestate entro i termini indicati nell'avviso di apertura vengono sentite qualora abbiano presentato una richiesta di audizione che dimostri che sono parti interessate. 10.   I denuncianti, le parti interessate, gli Stati membri e i rappresentanti del paese terzo o del soggetto del paese terzo interessati possono consultare tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione, ad eccezione dei documenti interni ad uso della Commissione e delle amministrazioni dell'Unione e degli Stati membri interessati, purché tali informazioni non siano riservate ai sensi dell' ed essi ne abbiano fatto richiesta scritta alla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:712:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo