Art. 4

Apertura del procedimento

In vigore dal 17 apr 2019
Apertura del procedimento 1.   Un'inchiesta è aperta in seguito alla presentazione di una denuncia scritta da parte di uno Stato membro, di uno o più vettori aerei dell'Unione o di un'associazione di vettori aerei dell'Unione, o su iniziativa della Commissione, se sussistono elementi di prova prima facie del verificarsi di tutte le seguenti circostanze: a) una pratica che distorce la concorrenza, adottata da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo; b) un pregiudizio o una minaccia di pregiudizio nei confronti di uno o più vettori aerei dell'Unione; e c) un nesso di causalità tra la presunta pratica e il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio presunti. 2.   Quando riceve una denuncia a norma del paragrafo 1, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri. 3.   La Commissione esamina tempestivamente l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia o a sua disposizione per determinare se vi sia sufficiente evidenza a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma del paragrafo 1. 4.   La Commissione decide di non aprire un'inchiesta quando i fatti addotti nella denuncia non evidenziano un problema sistemico né si ripercuotono in misura significativa su uno o più vettori aerei dell'Unione. 5.   Qualora decida di non aprire un'inchiesta, la Commissione informa il denunciante e tutti gli Stati membri di questa decisione e dei relativi motivi. Le informazioni fornite sono trasmesse anche al Parlamento europeo in conformità dell'. 6.   Ove gli elementi di prova presentati siano insufficienti ai fini del paragrafo 1, la Commissione ne informa il denunciante entro 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la denuncia. Il denunciante dispone di 45 giorni per fornire elementi di prova supplementari. Se il denunciante non vi provvede entro tale termine, la Commissione può decidere di non aprire l'inchiesta. 7.   Fatti salvi i paragrafi 4 e 6, la Commissione decide se aprire un'inchiesta in conformità del paragrafo 1 entro un termine massimo di cinque mesi dalla presentazione della denuncia. 8.   Fatto salvo il paragrafo 4, se ritiene che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione procede per le seguenti fasi: a) apertura del procedimento e relativa notifica agli Stati membri e al Parlamento europeo; b) pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'avviso annuncia l'apertura dell'inchiesta, precisa l'ambito dell'inchiesta stessa, il paese terzo o il soggetto di un paese terzo che avrebbe intrapreso pratiche che distorcono la concorrenza, il presunto pregiudizio o la presunta minaccia di pregiudizio e i vettori aerei dell'Unione interessati, e indica il termine entro il quale le parti interessate possono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto, presentare informazioni o chiedere di essere sentite dalla Commissione. Tale termine è di almeno 30 giorni; c) notifica ufficiale dell'apertura dell'inchiesta ai rappresentanti del paese terzo e del soggetto del paese terzo interessati; d) comunicazione al denunciante e al comitato di cui all' in merito all'apertura dell'inchiesta. 9.   Se viene ritirata prima dell'apertura dell'inchiesta, la denuncia è considerata come non presentata. Ciò non pregiudica il diritto della Commissione di aprire un'inchiesta di propria iniziativa a norma del paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:712:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Apertura del procedimento (Art. 4 Regolamento (UE) 2019/712) — Testo vigente | Portale Normativo