Art. 17
Relazioni e informazioni
In vigore dal 17 apr 2019
Relazioni e informazioni
1. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione e all'attuazione del presente regolamento. Tenendo debitamente conto della tutela delle informazioni riservate ai sensi dell', la relazione include informazioni concernenti l'applicazione delle misure di riparazione, la chiusura di inchieste senza misure di riparazione, i riesami delle misure di riparazione e la cooperazione con gli Stati membri, le parti interessate e i paesi terzi.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare la Commissione a presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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