Art. 15
Riesame delle misure di riparazione
In vigore dal 17 apr 2019
Riesame delle misure di riparazione
1. Le misure di riparazione di cui all' restano in vigore per il tempo e nella misura necessari in considerazione del persistere delle pratiche che distorcono la concorrenza e del pregiudizio da esse risultante. A tal fine si applica la procedura di riesame di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione scritta sull'efficacia e sull'impatto delle misure di riparazione.
2. Qualora le circostanze lo giustifichino, la necessità di lasciare in vigore le misure di riparazione nella loro forma iniziale può essere riesaminata su iniziativa della Commissione o del denunciante o su richiesta motivata degli Stati membri interessati, del paese terzo interessato o del soggetto del paese terzo interessato.
3. Nel corso di tale riesame, la Commissione valuta se continuino a sussistere la pratica che distorce la concorrenza, il pregiudizio, nonché il nesso di causalità tra detta pratica e il pregiudizio.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che, a seconda dei casi, abrogano, modificano o mantengono in vigore le misure di riparazione di cui all'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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