Art. 14
Misure di riparazione
In vigore dal 17 apr 2019
Misure di riparazione
1. Fatto salvo l', la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano misure di riparazione per il caso in cui l'inchiesta condotta a norma dell' concluda che una pratica che distorce la concorrenza adottata da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo ha arrecato un pregiudizio ai vettori aerei dell'Unione interessati.
Gli atti di esecuzione che stabiliscono le misure di riparazione di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera a), sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Gli atti di esecuzione che stabiliscono le misure di riparazione di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera b), sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafi 2 e 3.
2. Fatto salvo l', la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono misure di riparazione per il caso in cui l'inchiesta condotta a norma dell' concluda che una pratica che distorce la concorrenza adottata da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo arreca una minaccia di pregiudizio, in conformità dell', paragrafi 2 e 3, ai vettori aerei dell'Unione interessati. Tali misure di riparazione non entrano in vigore prima che la minaccia di pregiudizio sia diventata un pregiudizio effettivo.
Gli atti di esecuzione che stabiliscono le misure di riparazione di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera a), sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Gli atti di esecuzione che stabiliscono le misure di riparazione di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera b), sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafi 2 e 3.
3. Le misure di riparazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono imposte nei confronti dei vettori aerei di paesi terzi che beneficiano della pratica che distorce la concorrenza e possono assumere la forma di:
a)
obblighi finanziari;
b)
qualsiasi misura operativa di valore equivalente o inferiore, come la sospensione di concessioni, di prestazioni dovute o di altri diritti del vettore aereo del paese terzo. È data priorità alle misure operative reciproche, a condizione che non siano contrarie all'interesse dell'Unione o incompatibili con il diritto dell'Unione o con gli obblighi internazionali.
4. Le misure di riparazione di cui ai paragrafi 1 e 2 non eccedono quanto necessario per compensare il pregiudizio nei confronti dei vettori aerei dell'Unione interessati. A tal fine, tali misure di riparazione possono essere limitate a un'area geografica specifica o essere limitate nel tempo.
5. Le misure di riparazione non consistono nella sospensione o limitazione dei diritti di traffico concessi da uno Stato membro a un paese terzo a norma di un accordo sul trasporto aereo o sui servizi aerei o di eventuali disposizioni sui servizi di trasporto aereo previste da qualsiasi altro accordo concluso con tale paese terzo.
6. Le misure di riparazione di cui ai paragrafi 1 e 2 non inducono l'Unione o gli Stati membri interessati a violare accordi sul trasporto aereo o sui servizi aerei, né alcuna disposizione sui servizi di trasporto aereo prevista da un accordo commerciale o qualsiasi altro accordo concluso con il paese terzo interessato.
7. La decisione di chiusura dell'inchiesta con l'adozione delle misure di riparazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è debitamente motivata ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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