Art. 13

Chiusura senza misure di riparazione

In vigore dal 17 apr 2019
Chiusura senza misure di riparazione 1.   La Commissione chiude l'inchiesta senza che siano adottate misure di riparazione in caso di ritiro della denuncia, a meno che non prosegua l'inchiesta di sua iniziativa. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione con cui chiude l'inchiesta condotta a norma dell' senza adottare misure di riparazione qualora: a) concluda che non è stato accertato uno dei seguenti elementi: i) l'esistenza di una pratica che distorce la concorrenza, adottata da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo; ii) l'esistenza di un pregiudizio o di una minaccia di pregiudizio nei confronti dei vettori aerei dell'Unione interessati; iii) l'esistenza di un nesso di causalità tra il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio e la pratica in questione; b) concluda che l'adozione di misure di riparazione a norma dell' sarebbe contraria all'interesse dell'Unione; c) il paese terzo interessato o il soggetto del paese terzo interessato abbia eliminato la pratica che distorce la concorrenza; o d) il paese terzo interessato o il soggetto del paese terzo interessato abbia eliminato il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio nei confronti dei vettori aerei dell'Unione interessati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 3.   La decisione di chiusura dell'inchiesta a norma del paragrafo 2 è debitamente motivata ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Chiusura senza misure di riparazione (Art. 13 Regolamento (UE) 2019/712) — Testo vigente | Portale Normativo