Art. 12

Determinazione del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio

In vigore dal 17 apr 2019
Determinazione del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio 1.   L'accertamento del pregiudizio ai fini del presente capo si basa su elementi di prova e tiene conto dei fattori pertinenti, segnatamente: a) della situazione dei vettori aerei dell'Unione interessati, in particolare per quanto riguarda aspetti quali la frequenza dei servizi, l'utilizzo delle capacità, l'effetto rete, le vendite, la quota di mercato, gli utili, il rendimento del capitale, gli investimenti e l'occupazione; b) della situazione generale dei mercati dei servizi di trasporto aereo interessati, in particolare in termini di livello di tariffe o tasse, di capacità e frequenza dei servizi di trasporto aereo o di utilizzo della rete. 2.   L'esistenza di una minaccia di pregiudizio è accertata sulla base di prove evidenti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. L'evoluzione in pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile, molto probabile e imminente, e attribuibile oltre ogni ragionevole dubbio a un'azione o una decisione di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo. 3.   Per accertare l'esistenza di una minaccia di pregiudizio, si prendono in considerazione fattori quali: a) l'evoluzione prevedibile della situazione dei vettori aerei dell'Unione interessati, in particolare per quanto riguarda la frequenza dei servizi, l'utilizzo delle capacità, l'effetto rete, le vendite, la quota di mercato, gli utili, il rendimento del capitale, gli investimenti e l'occupazione; b) l'evoluzione prevedibile della situazione generale dei mercati dei servizi di trasporto aereo potenzialmente interessati, in particolare in termini di livello di tariffe o tasse, di capacità e frequenza dei servizi di trasporto aereo o di utilizzo della rete. Sebbene nessuno dei fattori elencati alle lettere a) e b) sia di per sé necessariamente determinante, la totalità dei fattori considerati deve consentire di concludere che è imminente un'ulteriore pratica che distorce la concorrenza dalla quale, se non venissero prese misure, deriverebbe un pregiudizio. 4.   La Commissione fissa un periodo di inchiesta che comprende, a titolo non esaustivo, il periodo durante il quale si presume che il pregiudizio si sia verificato e analizza gli elementi di prova pertinenti nel corso di tale periodo. 5.   Se il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio nei confronti dei vettori aerei dell'Unione interessati sono causati da fattori diversi dalla pratica che distorce la concorrenza, essi non sono attribuiti alla pratica in esame e non sono presi in considerazione.
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