Art. 11

Durata e sospensione del procedimento

In vigore dal 17 apr 2019
Durata e sospensione del procedimento 1.   Il procedimento si conclude entro 20 mesi. Tale periodo può essere prorogato in casi debitamente giustificati. In caso di sospensione del procedimento di cui al paragrafo 4, il periodo di sospensione non è conteggiato nella durata del procedimento. 2.   L'inchiesta si conclude entro 12 mesi. Tale periodo può essere prorogato in casi debitamente giustificati. In caso di sospensione dell'inchiesta ai sensi dell', il periodo di sospensione non è conteggiato nella durata dell'inchiesta. Qualora il periodo previsto per l'inchiesta venga prorogato, la durata della proroga è aggiunta alla durata totale del procedimento stabilita nel presente articolo, paragrafo 1. 3.   In caso di urgenza, ossia nelle situazioni in cui, sulla base di prove evidenti presentate dal denunciante o dalle parti interessate, il pregiudizio nei confronti di vettori aerei dell'Unione potrebbe essere irreversibile, la durata del procedimento può essere ridotta a nove mesi. 4.   La Commissione sospende il procedimento qualora il paese terzo interessato o il soggetto del paese terzo interessato abbia adottato provvedimenti incisivi per eliminare la pratica che distorce la concorrenza o il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio nei confronti dei vettori aerei dell'Unione interessati. 5.   Nei casi di cui al paragrafo 4, la Commissione riprende il procedimento se la pratica che distorce la concorrenza, il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio nei confronti dei vettori aerei dell'Unione interessati non sono stati eliminati al termine di un lasso di tempo ragionevole e comunque non superiore a 6 mesi.
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