Art. 3
Interesse dell'Unione
In vigore dal 17 apr 2019
Interesse dell'Unione
1. La determinazione dell'interesse dell'Unione ai fini dell', paragrafo 2, lettera b), è effettuata dalla Commissione sulla base di una valutazione di tutti i vari interessi pertinenti alla specifica situazione, considerati nel loro complesso. Nel determinare l'interesse dell'Unione è data la priorità alla necessità di tutelare gli interessi dei consumatori e di mantenere un elevato livello di connettività per i passeggeri e per l'Unione. Nel contesto della catena del trasporto aereo nel suo insieme, la Commissione può tenere conto anche dei pertinenti fattori sociali. La Commissione considera anche la necessità di eliminare le pratiche che distorcono la concorrenza, di ripristinare una concorrenza effettiva e leale e di evitare ogni distorsione del mercato interno.
2. L'interesse dell'Unione è determinato in base a un'analisi economica effettuata dalla Commissione. La Commissione basa tale analisi sulle informazioni raccolte presso le parti interessate. Nel determinare l'interesse dell'Unione, la Commissione ricerca anche altre eventuali informazioni pertinenti che ritenga necessarie e, in particolare, tiene conto dei fattori di cui all', paragrafo 1. Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.
3. La determinazione dell'interesse dell'Unione ai fini dell', paragrafo 2, lettera b), è effettuata soltanto se tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto, presentare informazioni alla Commissione o chiedere di essere sentite dalla Commissione, nel rispetto dei termini specificati all', paragrafo 8, lettera b). Le richieste di audizione devono precisare i motivi relativi all'interesse dell'Unione sui quali le parti desiderano essere sentite.
4. Le parti interessate di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono chiedere di prendere conoscenza dei fatti e delle considerazioni sulla cui base è probabile siano prese le decisioni. Tali informazioni sono fornite per quanto possibile, in conformità dell' e fatta salva qualsiasi decisione successiva della Commissione.
5. L'analisi economica di cui al paragrafo 2 è trasmessa per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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