Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 apr 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   «vettore aereo»: un vettore aereo quale definito dal regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); 2)   «servizio di trasporto aereo»: un volo o una serie di voli destinati al trasporto a titolo oneroso di passeggeri, di merci o di posta; 3)   «parte interessata»: qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi organismo ufficiale, avente o meno autonoma personalità giuridica, che potrebbe nutrire un interesse significativo nell'esito del procedimento, compresi, a titolo non esaustivo, i vettori aerei; 4)   «Stato membro interessato»: qualsiasi Stato membro: a) che abbia rilasciato la licenza di esercizio ai vettori aerei dell'Unione interessati ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008; o b) in virtù del cui accordo sul trasporto aereo o sui servizi aerei o qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sui servizi di trasporto aereo con il paese terzo interessato operino i vettori aerei dell'Unione interessati; 5)   «soggetto di un paese terzo»: qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza fini di lucro, o qualsiasi organismo ufficiale, avente o meno autonoma personalità giuridica, sottoposto alla giurisdizione di un paese terzo, controllato o meno dal governo di un paese terzo, che partecipa direttamente o indirettamente alla prestazione di servizi di trasporto aereo o di servizi connessi o alla fornitura di infrastrutture o servizi utilizzati per fornire servizi di trasporto aereo o servizi connessi; 6)   «pratiche che distorcono la concorrenza»: pratiche discriminatorie e sovvenzioni; 7)   «minaccia di pregiudizio»: una minaccia il cui evolversi in pregiudizio è chiaramente prevedibile, molto probabile e imminente, e che può essere attribuita oltre ogni ragionevole dubbio a un'azione o una decisione di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo; 8)   «pratica discriminatoria»: una differenziazione di qualsiasi tipo, senza obiettiva giustificazione, riguardante la fornitura di beni o servizi, compresi i servizi pubblici, impiegati per la prestazione di servizi di trasporto aereo, o concernente il loro trattamento da parte delle autorità pubbliche competenti per tali servizi, comprese le pratiche relative alla navigazione aerea o alle infrastrutture e ai servizi aeroportuali, il carburante, i servizi di assistenza a terra, la sicurezza, i sistemi telematici di prenotazione, l'assegnazione delle bande orarie, le tariffe e l'utilizzo di altre infrastrutture o altri servizi impiegati per la prestazione di servizi di trasporto aereo; 9)   «sovvenzione»: un contributo finanziario: a) concesso da un governo o da un altro organismo pubblico di un paese terzo in una delle seguenti forme: i) provvedimento di un governo o di un altro organismo pubblico che comporti il trasferimento diretto di fondi o il potenziale trasferimento diretto di fondi o passività (quali sovvenzioni, prestiti, iniezioni di capitale, garanzie su prestiti, compensazione delle perdite operative o compensazione degli oneri finanziari imposti dalle autorità pubbliche); ii) rinuncia da parte di un governo o di un altro organismo pubblico ad entrate altrimenti dovute o mancata riscossione delle stesse (ad esempio, un trattamento fiscale preferenziale o incentivi fiscali quali i crediti d'imposta); iii) fornitura o acquisto di beni o servizi da parte di un governo o di un altro organismo pubblico, comprese le aziende a controllo pubblico; iv) caso in cui un governo o un altro organismo pubblico effettui versamenti a un meccanismo di finanziamento o incarichi o dia ordine a un organismo privato di svolgere una o più funzioni tra quelle illustrate ai punti i), ii e iii), che di norma spetterebbero al governo, e la prassi seguita non differisca in sostanza dalle normali prassi dei governi; b) che conferisce un vantaggio; e c) limitato, di diritto o di fatto, ad un soggetto o un'industria o a un gruppo di soggetti o industrie rientranti nell'ambito della competenza dell'autorità concedente; 10)   «vettore aereo dell'Unione»: un vettore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità del regolamento (CE) n. 1008/2008; 11)   «vettore aereo dell'Unione interessato»: il vettore aereo che subisce il presunto pregiudizio o la presunta minaccia di pregiudizio ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b).
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