Art. 11
Durata e riesame delle misure di salvaguardia
In vigore dal 13 feb 2019
Durata e riesame delle misure di salvaguardia
1. Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il periodo necessario a prevenire o a porre rimedio al grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e a facilitare l'adeguamento. Tale periodo non supera due anni, salvo che non sia prorogato a norma del paragrafo 2.
2. La durata iniziale della misura di salvaguardia di cui al paragrafo 1 può essere prorogata fino a due anni, purché la misura di salvaguardia continui ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e purché esistano elementi di prova del fatto che l'adeguamento dell'industria dell'Unione è in corso.
3. Ogni Stato membro, persona fisica o giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione o associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, può richiedere una proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In tale caso, prima di decidere sulla proroga la Commissione può procedere a un riesame per indagare se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte visti i fattori di cui all', paragrafo 5. La Commissione può iniziare tale riesame di propria iniziativa qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie che le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano soddisfatte. Le misure di salvaguardia restano in vigore in attesa dell'esito di tale riesame.
4. L'avviso di apertura di cui al paragrafo 3 del presente articolo è pubblicata conformemente all', paragrafi 7 e 8. Il riesame è condotto in conformità dell'.
5. Ogni decisione relativa a una proroga a norma del paragrafo 2 del presente articolo è adottata conformemente agli .
6. La durata totale di una misura di salvaguardia non supera i quattro anni, compresi il periodo di applicazione di eventuali misure di salvaguardia provvisorie, il periodo iniziale di applicazione e ogni relativa proroga.
Storico versioni
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