Art. 13
Relazione
In vigore dal 13 feb 2019
Relazione
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione, sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi contenuti in ciascun accordo anche in ordine al capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, se tale capitolo sia contenuto nell'accordo, e nel presente regolamento.
2. La relazione comprende, tra l'altro, informazioni sull'applicazione delle misure di salvaguardia provvisorie e delle misure di salvaguardia definitive, delle misure di vigilanza preventive, delle misure di salvaguardia e di vigilanza regionale, della chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure, nonché informazioni sulle attività dei vari organi responsabili dell'attuazione dell'accordo e sulle attività dei gruppi consultivi nazionali.
3. La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell'andamento degli scambi con ciascun paese interessato.
4. Il Parlamento europeo può, entro due mesi dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione della propria commissione competente per presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.
5. La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla presentazione della stessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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