Art. 12
Riservatezza
In vigore dal 13 feb 2019
Riservatezza
1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.
2. Le informazioni a carattere riservato e le informazioni fornite in via riservata, ricevute a norma del presente regolamento, non sono divulgate senza l'espresso consenso di chi le ha fornite.
3. Ogni richiesta di riservatezza indica i motivi per i quali le informazioni dovrebbero essere riservate. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate è chiesto di fornire una sintesi non riservata delle stesse. Tale sintesi è sufficientemente dettagliata da permettere un ragionevole livello di comprensione della sostanza delle informazioni riservate. In circostanze eccezionali, le parti interessate possono precisare che tali informazioni non possono essere sintetizzate. In tali casi, le parti interessate devono motivare le ragioni per le quali una sintesi non è possibile. Tuttavia, se dovesse risultare evidente che la richiesta di riservatezza non è giustificata e se chi ha fornito le informazioni non desidera né renderle pubbliche né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.
4. Le informazioni sono in ogni caso considerate riservate se la loro divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per chi le ha fornite o per la fonte di tali informazioni.
5. I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Le autorità dell'Unione tengono tuttavia conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche interessate alla non divulgazione dei loro segreti aziendali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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