Art. 14

Altri meccanismi e criteri per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali

In vigore dal 13 feb 2019
Altri meccanismi e criteri per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali 1.   Qualora un accordo preveda altri meccanismi o criteri che consentono la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali nei confronti di alcuni prodotti, come, ad esempio, un meccanismo di stabilizzazione in relazione alle regioni ultraperiferiche dell'Unione, laddove le condizioni previste nell'accordo pertinente siano soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione che: a) sospendano le preferenze tariffarie o altri trattamenti tariffari, o ne confermino la non sospensione, per il prodotto interessato; b) ripristinino le preferenze tariffarie o altri trattamenti tariffari laddove siano soddisfatte le condizioni previste nell'accordo pertinente; c) adattino la sospensione per conformarsi alle condizioni di cui all'accordo pertinente; o d) adottino qualsiasi altra misura specificata nell'accordo pertinente. Tali atti sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 2.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, qualora un ritardo nell'adottare le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo provochi un danno difficilmente riparabile, oppure per evitare un impatto negativo sulla situazione del mercato dell'Unione, in particolare derivante da un aumento delle importazioni o, come altrimenti disposto nel pertinente accordo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 4.
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