Art. 15

Atti delegati

In vigore dal 13 feb 2019
Atti delegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', al fine di di modificare l'allegato aggiungendo o eliminando voci relative a: a) un accordo; b) disposizioni specifiche di cui all', paragrafo 1, secondo comma; c) prodotti sensibili; d) disposizioni che stabiliscono norme specifiche per altri meccanismi di cui all' in materia, ove applicabile, fra l'altro, di monitoraggio, termini per le indagini e relazioni.
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