Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 13 feb 2019
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni per l'attuazione di clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali contenuti negli accordi commerciali conclusi tra l'Unione e uno più paesi terzi di cui all'allegato del presente regolamento.
Tali disposizioni si applicano fatte salve eventuali disposizioni specifiche, contenute negli accordi commerciali ed elencate nell'allegato, riguardanti clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali, ove tali disposizioni non siano conformi al presente regolamento.
Il presente regolamento non impedisce pertanto alla Commissione di negoziare tali disposizioni specifiche in futuri accordi commerciali.
2. L'articolo 194 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) continua ad applicarsi all'applicazione delle misure di salvaguardia per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali contenuti negli accordi commerciali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che non sono indicati nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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