Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 feb 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «accordo», un accordo commerciale di cui all'allegato del presente regolamento; 2) «clausola di salvaguardia bilaterale», una disposizione relativa alla sospensione temporanea delle preferenze tariffarie che figura in un accordo; 3) «parti interessate», le parti interessate dalle importazioni del prodotto; 4) «industria dell'Unione», il complesso dei produttori dell'Unione di un prodotto simile o direttamente concorrente che operano all'interno del territorio dell'Unione, o i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva del prodotto simile o direttamente concorrente rappresenta una quota rilevante della produzione totale dell'Unione di tale prodotto, o, qualora un prodotto simile o direttamente concorrente sia solo uno tra i vari prodotti fabbricati dai produttori dell'Unione, l'industria dell'Unione è definita in relazione alle attività specifiche volte alla produzione del prodotto simile o direttamente concorrente; 5) «grave pregiudizio», un danno generale significativo alla posizione dell'industria dell'Unione; 6) «minaccia di grave pregiudizio», un grave pregiudizio che sia chiaramente imminente, la determinazione della cui esistenza si basa su informazioni verificabili; 7) «prodotto sensibile», un prodotto identificato in un accordo specifico come relativamente più vulnerabile ad un'impennata delle importazioni rispetto ad altri prodotti; 8) «periodo transitorio», un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore di un accordo, salvo diversa definizione nell'accordo pertinente; 9) «paese interessato», un paese terzo che è parte di un accordo.
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