Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 feb 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«accordo», un accordo commerciale di cui all'allegato del presente regolamento;
2)
«clausola di salvaguardia bilaterale», una disposizione relativa alla sospensione temporanea delle preferenze tariffarie che figura in un accordo;
3)
«parti interessate», le parti interessate dalle importazioni del prodotto;
4)
«industria dell'Unione», il complesso dei produttori dell'Unione di un prodotto simile o direttamente concorrente che operano all'interno del territorio dell'Unione, o i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva del prodotto simile o direttamente concorrente rappresenta una quota rilevante della produzione totale dell'Unione di tale prodotto, o, qualora un prodotto simile o direttamente concorrente sia solo uno tra i vari prodotti fabbricati dai produttori dell'Unione, l'industria dell'Unione è definita in relazione alle attività specifiche volte alla produzione del prodotto simile o direttamente concorrente;
5)
«grave pregiudizio», un danno generale significativo alla posizione dell'industria dell'Unione;
6)
«minaccia di grave pregiudizio», un grave pregiudizio che sia chiaramente imminente, la determinazione della cui esistenza si basa su informazioni verificabili;
7)
«prodotto sensibile», un prodotto identificato in un accordo specifico come relativamente più vulnerabile ad un'impennata delle importazioni rispetto ad altri prodotti;
8)
«periodo transitorio», un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore di un accordo, salvo diversa definizione nell'accordo pertinente;
9)
«paese interessato», un paese terzo che è parte di un accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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