Art. 4

Monitoraggio

In vigore dal 13 feb 2019
Monitoraggio 1.   La Commissione provvede regolarmente a monitorare l'evoluzione delle statistiche sulle importazioni di prodotti sensibili, indicati nell'allegato del presente regolamento in relazione a ciascun accordo. A tal fine la Commissione coopera e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri e con l'industria dell'Unione. 2.   Su richiesta debitamente motivata da parte dell'industria dell'Unione interessata, la Commissione può estendere la portata del monitoraggio di cui al paragrafo 1 ad altri prodotti o settori, oltre a quelli indicati nell'allegato. 3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale di monitoraggio relativa alle statistiche sulle importazioni di prodotti sensibili e ai prodotti o settori ai quali il monitoraggio è stato esteso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:287:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo