Art. 4
Monitoraggio
In vigore dal 13 feb 2019
Monitoraggio
1. La Commissione provvede regolarmente a monitorare l'evoluzione delle statistiche sulle importazioni di prodotti sensibili, indicati nell'allegato del presente regolamento in relazione a ciascun accordo. A tal fine la Commissione coopera e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri e con l'industria dell'Unione.
2. Su richiesta debitamente motivata da parte dell'industria dell'Unione interessata, la Commissione può estendere la portata del monitoraggio di cui al paragrafo 1 ad altri prodotti o settori, oltre a quelli indicati nell'allegato.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale di monitoraggio relativa alle statistiche sulle importazioni di prodotti sensibili e ai prodotti o settori ai quali il monitoraggio è stato esteso.
Storico versioni
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