Art. 6
Conduzione dell'inchiesta
In vigore dal 13 feb 2019
Conduzione dell'inchiesta
1. In seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura ai sensi dell', paragrafi 7 e 8, la Commissione apre un'inchiesta.
2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per dare seguito a questo tipo di richieste. Se le informazioni richieste presentano un interesse generale e non sono riservate ai sensi dell', esse sono aggiunte ai fascicoli non riservati secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente articolo.
3. Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi in circostanze eccezionali, quali il coinvolgimento di un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica ogni proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi.
4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare le condizioni di cui all', paragrafo 1, e, se del caso, procede alla loro verifica.
5. La Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, in particolare il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato interno assorbita da tale aumento e le variazioni relative all'industria dell'Unione con riferimento al livello delle vendite, della produzione, della produttività, dell'utilizzo degli impianti, dei profitti e perdite e dell'occupazione. Tale elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti per stabilire l'esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio, quali scorte, prezzi, rendimento del capitale investito, flusso di cassa, livello di quote di mercato e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato, o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
6. Le parti interessate che hanno presentato informazioni a norma dell', paragrafo 8, lettera b), e i rappresentanti del paese interessato possono, previa richiesta scritta, esaminare tutte le informazioni ottenute dalla Commissione nel quadro dell'inchiesta, diverse dai documenti interni elaborati dalle autorità dell'Unione o dalle autorità degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione del loro caso, non siano riservate ai sensi dell', e siano utilizzate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate possono inoltre comunicare le loro osservazioni su tali informazioni. La Commissione prende in considerazione tali osservazioni se sono suffragate da sufficienti elementi di prova prima facie.
7. La Commissione assicura che tutte le statistiche e tutti i dati utilizzati ai fini dell'inchiesta siano rappresentativi, disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.
8. Non appena vi siano i necessari presupposti tecnici la Commissione si impegna a garantire un accesso online protetto da password al file non riservato («piattaforma online») che gestisce e attraverso il quale sono diffuse tutte le informazioni pertinenti e non riservate ai sensi dell'. Alle parti interessate, agli Stati membri e al Parlamento europeo è garantito l'accesso a tale piattaforma online.
9. La Commissione sente le parti interessate, in particolare qualora ne abbiano fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell'avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e abbiano dimostrato che i risultati dell'inchiesta potrebbero avere un'incidenza su di esse e che esistono motivi specifici per una loro audizione. La Commissione sente nuovamente le parti interessate se sussistono motivi specifici in tal senso.
10. La Commissione agevola l'accesso all'inchiesta da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, che sono composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), mediante un apposito helpdesk per le PMI, ad esempio favorendone la conoscenza, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una richiesta, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici. L'helpdesk per le PMI mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.
11. Qualora le informazioni non siano fornite nei termini stabiliti dalla Commissione, o qualora lo svolgimento dell'inchiesta sia gravemente ostacolato, la Commissione può pervenire a una decisione in base agli elementi disponibili. Qualora rilevi che una parte interessata o un terzo le ha fornito informazioni false o ingannevoli, la Commissione non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi degli elementi disponibili.
12. La Commissione nomina al suo interno un consigliere-auditore i cui poteri e responsabilità sono stabiliti in un mandato adottato dalla Commissione e che tutela l'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate.
13. La Commissione comunica per iscritto al paese o ai paesi interessati l'apertura di un'inchiesta.
Storico versioni
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