Art. 5
Apertura di un'inchiesta
In vigore dal 13 feb 2019
Apertura di un'inchiesta
1. Un'inchiesta è aperta dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro, di una persona fisica o giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, o su iniziativa della Commissione stessa, qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all', paragrafo 5.
2. La richiesta relativa all'apertura di un'inchiesta può anche essere presentata congiuntamente dall'industria dell'Unione, o da una persona fisica o giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione o da un'associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, nonché dai sindacati, oppure essere sostenuta dai sindacati. Ciò non pregiudica la possibilità per l'industria dell'Unione di ritirare la richiesta.
3. La richiesta relativa all'apertura di un'inchiesta contiene le seguenti informazioni:
a)
il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi;
b)
la quota del mercato interno assorbita dall'aumento delle importazioni e le variazioni per quanto riguarda l'industria dell'Unione con riferimento al livello di vendite, di produzione, di produttività, di utilizzo degli impianti, di profitti e perdite e di occupazione.
4. L'ambito del prodotto oggetto dell'inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o uno o più sottosegmenti di una o più linee tariffarie, a seconda delle circostanze specifiche del mercato, oppure può seguire una segmentazione del prodotto comunemente applicata nell'industria dell'Unione.
5. Un'inchiesta può inoltre essere aperta qualora si verifichi un'impennata delle importazioni concentrata in uno o più Stati membri, purché esistano sufficienti elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per l'industria dell'Unione, accertati in base ai fattori di cui all', paragrafo 5.
6. La Commissione fornisce agli Stati membri una copia della richiesta di apertura di un'inchiesta prima che questa sia aperta. Qualora intenda avviare un'inchiesta di propria iniziativa a norma del paragrafo 1, la Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta stabilita la necessità di aprire tale inchiesta.
7. Qualora la Commissione ritenga che esistano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa avvia un'inchiesta e pubblica un avviso sull'apertura dell'inchiesta («avviso di apertura») nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'inchiesta è aperta entro un mese dal ricevimento, da parte della Commissione, della richiesta a norma del paragrafo 1.
8. L'avviso di apertura dell'inchiesta contiene i seguenti elementi:
a)
una sintesi delle informazioni ricevute da parte della Commissione e una richiesta che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione;
b)
il periodo entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le proprie osservazioni e presentare informazioni alla Commissione, affinché tali osservazioni e informazioni siano prese in considerazione durante l'inchiesta;
c)
il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all', paragrafo 9.
Storico versioni
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