Art. 3
Principi
In vigore dal 13 feb 2019
Principi
1. Una misura di salvaguardia può essere istituita conformemente al presente regolamento qualora un prodotto originario di un paese interessato sia importato nell'Unione:
a)
in quantità talmente elevate, in termini assoluti o relativi alla produzione dell'Unione; e
b)
a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione; e
c)
qualora l'aumento delle importazioni sia dovuto all'effetto degli obblighi assunti nel quadro del rispettivo accordo, tra cui la riduzione o la soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.
2. Una misura di salvaguardia può assumere una delle seguenti forme:
a)
una sospensione di un'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato, prevista nella tabella di soppressione dei dazi dell'accordo con il paese interessato;
b)
un aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote:
i)
l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata al prodotto interessato in vigore al momento dell'adozione della misura di salvaguardia; o
ii)
l'aliquota di base del dazio doganale specificata nella tabella di soppressione dei dazi dell'accordo con il paese interessato.
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