Art. 10
Adozione di misure di salvaguardia definitive
In vigore dal 13 feb 2019
Adozione di misure di salvaguardia definitive
1. Qualora un'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all', paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione può adottare misure di salvaguardia definitive secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
2. La Commissione rende pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e delle considerazioni pertinenti alla decisione, tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'.
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