Art. 9

Chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure

In vigore dal 13 feb 2019
Chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure 1.   Qualora un'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all', paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione pubblica una decisione di chiusura dell'inchiesta e dei procedimenti secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 2.   La Commissione rende pubblica una relazione in cui illustra i risultati e le conclusioni motivate cui è pervenuta in merito a tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto, tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'.
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