Art. 28

Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia

In vigore dal 18 dic 2018
Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia 1.   Gli stanziamenti sono utilizzati in conformità al principio della sana gestione finanziaria e sono pertanto eseguiti nel rispetto dei seguenti principi: a) il principio dell'economia, in base al quale le risorse impiegate dall'organismo dell'Unione nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore; b) il principio dell'efficienza, in base al quale deve essere ricercato il miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi; c) il principio dell'efficacia, che determina in quale misura gli obiettivi perseguiti sono raggiunti mediante le attività intraprese. 2.   Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, l'esecuzione degli stanziamenti è orientata alla performance e a tale scopo: a) gli obiettivi dei programmi e delle attività sono stabiliti ex ante; b) i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sono verificati mediante indicatori di performance; c) i progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi e i problemi riscontrati in questo contesto sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all', paragrafo 5, primo comma, lettera d), e all', paragrafo 1, primo comma, lettera b). 3.   Sono stabiliti, ove opportuno, obiettivi specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e indicatori pertinenti, accettati, credibili, facili e solidi. Gli indicatori utilizzati per verificare il conseguimento degli obiettivi contemplano tutti i settori. Il direttore comunica annualmente le pertinenti informazioni al consiglio di amministrazione. Tali informazioni sono incluse nel documento unico di programmazione di cui all'. 4.   L'organismo dell'Unione svolge l'esercizio di analisi comparativa di cui all' del presente regolamento. L'esercizio di analisi comparativa comprende: a) un esame dell'efficienza dei servizi orizzontali dell'organismo dell'Unione, b) un'analisi costi/benefici di una condivisione dei servizi o di un loro trasferimento integrale a un altro organismo dell'Unione o alla Commissione. Al momento di svolgere l'esercizio di analisi comparativa di cui al primo e al secondo comma, l'organismo dell'Unione adotta le disposizioni necessarie per evitare qualsiasi conflitto di interessi.
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