Art. 27

Norme specifiche in materia di storni

In vigore dal 18 dic 2018
Norme specifiche in materia di storni Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.
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Norme specifiche in materia di storni (Art. 27 Regolamento (UE) 2019/715) — Testo vigente | Portale Normativo