Art. 26

Storni

In vigore dal 18 dic 2018
Storni 1.   Il direttore può procedere a storni di stanziamenti: a) da titolo a titolo, fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno; b) da capitolo a capitolo e all'interno di ciascun capitolo, senza limiti. 2.   Al di là del limite di cui al paragrafo 1, il direttore può proporre al consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, al comitato esecutivo storni di stanziamenti da titolo a titolo. Il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo dispone di due settimane per opporsi agli storni proposti. Trascorso tale termine gli storni proposti sono considerati adottati. 3.   Le proposte di storni e gli storni effettuati conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnati da giustificazioni adeguate e dettagliate da cui emergono l'esecuzione degli stanziamenti e le previsioni del fabbisogno fino a fine esercizio, tanto per le linee da rafforzare quanto per quelle da cui sono prelevati gli stanziamenti. 4.   L'ordinatore informa al più presto il consiglio di amministrazione degli storni effettuati. L'ordinatore informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli storni eseguiti a norma del paragrafo 2.
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Storni (Art. 26 Regolamento (UE) 2019/715) — Testo vigente | Portale Normativo