Art. 25

Disposizioni generali

In vigore dal 18 dic 2018
Disposizioni generali 1.   Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli. I capitoli sono suddivisi in articoli e in voci. 2.   Nel bilancio dell'organismo dell'Unione possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee per le quali il bilancio dell'organismo dell'Unione ha autorizzato stanziamenti o che recano la menzione «per memoria». 3.   I limiti di cui all' sono calcolati al momento della domanda di storno, con riferimento agli stanziamenti previsti nel bilancio dell'organismo dell'Unione ed eventualmente nei bilanci rettificativi. 4.   L'importo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei limiti di cui all' è la somma degli storni da effettuare sulla linea dalla quale si procede agli storni stessi, previa correzione per storni effettuati in precedenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:715:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni generali (Art. 25 Regolamento (UE) 2019/715) — Testo vigente | Portale Normativo