Art. 29

Valutazioni

In vigore dal 18 dic 2018
Valutazioni 1.   I programmi e le attività che comportano spese importanti sono oggetto di una valutazione ex ante e di una valutazione retrospettiva («valutazione»), proporzionate agli obiettivi e alla spesa. 2.   Le valutazioni ex ante che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività si fondano su dati concreti eventualmente disponibili sulla performance dei programmi o delle attività collegati e identificano e analizzano i problemi da affrontare, il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione, gli obiettivi, gli effetti attesi delle diverse opzioni nonché le modalità di vigilanza e valutazione. 3.   Le valutazioni retrospettive analizzano la performance del programma o dell'attività, anche per quanto riguarda aspetti quali l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'UE. Le valutazioni retrospettive sono basate sulle informazioni generate dalle modalità di sorveglianza e dagli indicatori stabiliti per l'azione interessata. Esse sono effettuate periodicamente e in tempo utile affinché si possa tenere conto delle relative conclusioni nelle valutazioni ex ante o nelle valutazioni d'impatto che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività collegati. 4.   Il direttore prepara un piano d'azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni di cui al paragrafo 3 e riferisce in merito ai progressi compiuti alla Commissione nella relazione annuale di attività consolidata di cui all' e periodicamente al consiglio di amministrazione. 5.   Il consiglio di amministrazione esamina l'attuazione del piano d'azione di cui al paragrafo 4.
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Valutazioni (Art. 29 Regolamento (UE) 2019/715) — Testo vigente | Portale Normativo