Art. 30

Controllo interno dell'esecuzione del bilancio

In vigore dal 18 dic 2018
Controllo interno dell'esecuzione del bilancio 1.   Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio dell'organismo dell'Unione è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente. 2.   Ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione, il controllo interno si applica a tutti i livelli di gestione ed è concepito per fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni; b) affidabilità delle relazioni; c) salvaguardia degli attivi e informazione; d) prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità; e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi nonché della natura dei pagamenti in questione. 3.   Un controllo interno efficace si basa sulle migliori prassi internazionali e sul quadro di controllo interno stabilito dalla Commissione per i propri servizi e include, in particolare, i seguenti elementi: a) separazione dei compiti; b) un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, che comprenda i controlli presso i destinatari; c) prevenzione dei conflitti di interessi; d) adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici; e) procedure per la vigilanza sull'efficacia e sull'efficienza; f) procedure per dare seguito alle inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni; g) valutazione periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno. 4.   Un controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti: a) attuazione di un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo; b) accessibilità per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo ai risultati dei controlli svolti; c) ricorso, se del caso, a pareri indipendenti sull'audit, a condizione che la qualità del lavoro sottostante sia adeguata e accettabile e che esso sia stato svolto conformemente alle norme convenute; d) applicazione tempestiva di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive; e) eliminazione di controlli multipli; f) miglioramento del rapporto costi/benefici dei controlli. 5.   Se l'organismo dell'Unione gestisce anche uffici lontani dalla sede principale, il sistema di controllo interno è concepito in modo da attenuare i rischi specifici legati alle attività di tali uffici.
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